Virus Bundibugyo: nuove regole per chi arriva dal Congo
Fonte normativa: MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 1 ottobre 2026
Il Ministero della Salute ha introdotto nuove misure di sorveglianza sanitaria e profilassi per chiunque arrivi in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC) o vi abbia soggiornato negli ultimi 21 giorni. Questa ordinanza è fondamentale per contenere la diffusione del virus Bundibugyo (BVD), un tipo di Ebola, e proteggere la salute pubblica, data la persistente emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'OMS.
Cosa cambia
Vengono introdotte misure di sorveglianza sanitaria e profilassi per chi proviene dalla Repubblica Democratica del Congo a causa dell'epidemia di virus Bundibugyo.
Quando si applica
L'ordinanza è efficace dal 2 ottobre 2026 e avrà una durata di centoventi giorni, con una verifica intermedia a sessanta giorni.
- Data di efficacia: 2 ottobre 2026
- Durata: 120 giorni
Chi riguarda
Le misure si applicano a chiunque provenga, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo o vi abbia soggiornato nei ventuno giorni precedenti l'ingresso nel territorio nazionale.
- Viaggiatori dalla RDC
- Chi ha soggiornato in RDC nei 21 giorni precedenti l'ingresso in Italia
Cosa fare
È obbligatorio inviare una dichiarazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL del luogo di soggiorno entro 24 ore dall'ingresso in Italia, anche in assenza di sintomi.
- Compilare il modulo di autosegnalazione (Allegato 2)
- Inviarlo all'ASL entro 24 ore dall'ingresso
- Seguire le indicazioni dell'ASL in base al livello di rischio
Attenzione
Per le persone classificate a rischio alto o molto alto, è prevista una quarantena obbligatoria di 21 giorni presso il proprio domicilio o una struttura idonea.
- Quarantena di 21 giorni per rischio alto/molto alto
- Divieto di allontanarsi dal luogo di quarantena
- Monitoraggio quotidiano da parte dell'ASL
Per professionisti
Vettori aerei e armatori marittimi devono informare i passeggeri provenienti dalla RDC e distribuire il modulo di autosegnalazione.
- Informare i passeggeri sulle misure
- Distribuire e raccogliere i moduli di autosegnalazione
- Trasmettere i moduli alle autorità sanitarie
Cosa prevede l'Ordinanza e chi riguarda
L'Ordinanza del Ministero della Salute stabilisce nuove procedure di profilassi e controllo sanitario per la malattia da virus Bundibugyo (BVD). Queste misure si applicano a chiunque provenga, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo (RDC) o vi abbia soggiornato nei 21 giorni precedenti l'ingresso in Italia. L'obiettivo è prevenire la diffusione del virus, data la sua elevata gravità clinica e la perdurante emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC) dichiarata dall'OMS per la RDC.
Le misure sono in vigore dal 2 ottobre 2026 per un periodo di 120 giorni, con una verifica dell'andamento epidemiologico prevista dopo 60 giorni. L'ordinanza sostituisce e aggiorna precedenti circolari del Ministero della Salute.
L'obbligo di autosegnalazione all'ASL
Tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ordinanza sono tenuti a inviare una dichiarazione al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del luogo di soggiorno. Questa dichiarazione deve essere trasmessa entro 24 ore dall'ingresso nel territorio nazionale, utilizzando il modello fornito nell'Allegato 2 dell'ordinanza, anche se non si manifestano sintomi.
Chi si trova già in Italia alla data di efficacia dell'ordinanza e ha lasciato la RDC da non più di 21 giorni, deve inviare la dichiarazione entro 24 ore da tale data. Le dichiarazioni false sono punite ai sensi di legge.
- Invio della dichiarazione entro 24 ore dall'ingresso in Italia.
- Utilizzo del modello Allegato 2.
- Obbligo valido anche in assenza di sintomi.
Classificazione del rischio e misure sanitarie
Entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL valuta il viaggiatore e lo classifica in uno dei seguenti livelli di rischio, comunicando le misure applicabili:
Le aree di specifica attenzione sono le province della RDC dove è stato confermato almeno un caso di BVD nei 42 giorni precedenti, secondo gli aggiornamenti dell'ECDC.
- **Rischio molto basso**: educazione sanitaria e riferimenti ASL.
- **Rischio basso**: educazione sanitaria, riferimenti ASL, automonitoraggio quotidiano dei sintomi e temperatura, con almeno un contatto di verifica ASL.
- **Rischio moderato**: educazione sanitaria, riferimenti ASL, sorveglianza attiva con monitoraggio giornaliero ASL di sintomi e temperatura, comunicazione spostamenti fuori regione.
- **Rischio alto**: educazione sanitaria, riferimenti ASL, quarantena disposta dall'ASL.
- **Rischio molto alto**: quarantena disposta dall'ASL, con due contatti giornalieri per monitoraggio sintomi e temperatura, e valutazione immediata da parte dell'INMI «Lazzaro Spallanzani» in caso di necessità.
Quarantena obbligatoria per i casi ad alto rischio
Per le persone classificate a rischio alto o molto alto, il Dipartimento di prevenzione dispone una quarantena obbligatoria. Questa misura, che consiste nella separazione e limitazione temporanea dei movimenti, dura fino al ventunesimo giorno dall'ultima esposizione o dall'uscita dall'area di attenzione.
La quarantena si svolge presso il proprio domicilio o, in caso di inidoneità, in una struttura alternativa individuata dalla Regione. Durante la quarantena è vietato allontanarsi dal luogo di soggiorno, salvo esigenze sanitarie concordate, e ricevere visite diverse dagli operatori sanitari. L'ASL contatta l'interessato almeno una o due volte al giorno per monitorare la temperatura e i sintomi. La violazione di queste prescrizioni è punita ai sensi di legge.
- Durata: 21 giorni dall'ultima esposizione o uscita dall'area a rischio.
- Luogo: domicilio o struttura idonea individuata dalla Regione.
- Divieti: allontanamento (salvo emergenze/esigenze sanitarie), visite non sanitarie.
- Monitoraggio: quotidiano da parte dell'ASL.
Cosa fare in caso di sintomi
Se un viaggiatore proveniente dalla RDC sviluppa sintomi compatibili con il virus Bundibugyo entro 21 giorni dall'uscita dal Paese o dall'ultima esposizione, deve agire immediatamente per prevenire la diffusione:
In caso di conferma della diagnosi, l'ASL avvia tempestivamente l'identificazione dei contatti, che saranno classificati e sottoposti alle misure previste dall'ordinanza.
- Autoisolarsi immediatamente.
- Evitare contatti con conviventi e terzi.
- Non recarsi autonomamente presso strutture sanitarie.
- Contattare immediatamente il Dipartimento di prevenzione o il numero unico di emergenza 112/118.
- Riferire viaggio, data di rientro, aree visitate ed esposizioni.
Le responsabilità di vettori e gestori
L'ordinanza impone specifici obblighi anche ai vettori aerei e agli armatori marittimi, nonché ai gestori aeroportuali e alle autorità di sistema portuale. Questi soggetti devono avvisare i passeggeri provenienti dalla RDC delle misure in vigore e assicurarsi che compilino il modulo di autosegnalazione prima dell'ingresso in Italia. I moduli compilati devono essere raccolti e trasmessi alle autorità sanitarie competenti (USMAF e ASL).
In caso un passeggero o un membro dell'equipaggio manifesti sintomi compatibili con il BVD durante il volo, deve segnalarlo immediatamente. L'aeromobile atterrerà presso l'aeroporto sanitario di Fiumicino (o altro aeroporto sanitario designato), e il passeggero sintomatico sarà isolato e sottoposto a valutazione sanitaria, con eventuale trasferimento all'INMI «Lazzaro Spallanzani» in alto biocontenimento. Gli altri passeggeri dovranno compilare il Passenger Locator Form (PLF) per il tracciamento dei contatti.
- Vettori devono informare i passeggeri e distribuire moduli.
- Moduli compilati vanno trasmessi alle autorità sanitarie.
- In caso di passeggero sintomatico a bordo, atterraggio in aeroporto sanitario.
- Passeggero sintomatico isolato e valutato, con possibile trasferimento all'INMI Spallanzani.
- Altri passeggeri devono compilare il Passenger Locator Form (PLF).
Domande frequenti
Chi deve autosegnalarsi per il virus Bundibugyo?
Devono autosegnalarsi tutti coloro che provengono, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo o vi hanno soggiornato nei 21 giorni precedenti l'ingresso in Italia. La dichiarazione va inviata all'ASL entro 24 ore dall'arrivo, anche senza sintomi.
Quali sono i livelli di rischio per il virus Bundibugyo?
L'ASL classifica i viaggiatori in cinque livelli: rischio molto basso, basso, moderato, alto e molto alto. La classificazione dipende dall'aver soggiornato in aree di specifica attenzione e dal tipo di esposizione al virus.
Cosa succede se sono classificato a rischio alto o molto alto?
Se classificato a rischio alto o molto alto, l'ASL dispone una quarantena obbligatoria di 21 giorni. Dovrai rimanere al tuo domicilio o in una struttura idonea, con monitoraggio quotidiano da parte dell'ASL e divieto di allontanamento.
Quanto dura la quarantena per il virus Bundibugyo?
La quarantena dura 21 giorni dall'ultima esposizione o dall'uscita dall'ultima area di specifica attenzione nella Repubblica Democratica del Congo.
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