Multe sicurezza lavoro: INL nega rateizzazione ammende
Fonte normativa: Nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026
Una recente nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito un aspetto fondamentale per tutte le aziende e i datori di lavoro: non è possibile richiedere la rateizzazione per il pagamento delle ammende relative a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa precisazione è cruciale perché stabilisce che le somme dovute devono essere versate integralmente entro un termine perentorio, pena il mancato estinguersi del reato.
Cosa cambia
Non è più possibile chiedere la rateizzazione per le ammende relative a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994.
Quando si applica
La chiarificazione è operativa da subito, in quanto si tratta di un'interpretazione di norme già esistenti e consolidata giurisprudenza.
Chi riguarda
Aziende, datori di lavoro e contravventori che ricevono sanzioni per violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
Cosa fare
Il contravventore deve versare l'intera somma dovuta entro 30 giorni dalla notifica della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.
Attenzione
Il mancato pagamento entro i 30 giorni o il pagamento tardivo non estingue il reato e non può essere utilizzato per compensare eventuali pene pecuniarie successive.
Per professionisti
La Nota INL prot. 2010/2026 si basa sull'interpretazione dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994, escludendo l'applicazione dell'art. 26 della legge n. 689/1981, e sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III 6 aprile 2016 n. 17202).
Cosa chiarisce l'Ispettorato del Lavoro
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, ha fornito indicazioni operative chiare riguardo al pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 758/1994. Questa norma riguarda le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per le quali l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita, a condizione che sia stata ottemperata la prescrizione.
La questione principale affrontata dalla nota era la possibilità di concedere la rateizzazione di tale somma. L'INL ha stabilito in modo inequivocabile che non è possibile concedere alcuna dilazione o rateizzazione per questo tipo di pagamento.
Perché non è possibile la rateizzazione
La decisione dell'INL si fonda sulla natura specifica del pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994. Questo versamento, insieme all'adempimento della prescrizione, è una condizione essenziale per l'estinzione della contravvenzione, come stabilito dall'art. 24 dello stesso decreto. Di conseguenza, non può essere applicato l'articolo 26 della legge n. 689/1981, che disciplina la rateizzazione delle sanzioni amministrative.
Questa interpretazione è stata peraltro confermata dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III 6 aprile 2016 n. 17202), che ha escluso la possibilità di dilazione del pagamento, evidenziando la necessità che il versamento avvenga entro il termine perentorio di trenta giorni per l'estinzione della contravvenzione.
Cosa succede se non si paga in tempo
La nota INL sottolinea l'importanza del rispetto del termine di trenta giorni per il pagamento. Un pagamento tardivo non estingue il reato. Inoltre, la somma versata in ritardo non può essere utilizzata per compensare una successiva pena dell'ammenda eventualmente irrogata dal giudice. In questi casi, le somme versate tardivamente devono essere rimborsate.
Questo evidenzia una netta separazione tra la procedura amministrativa di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 758/1994 e l'eventuale pena pecuniaria applicata dal giudice, sottolineando come esse non siano fungibili.
Differenza con le ammende penali
È importante distinguere questa situazione dalle ammende irrogate in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna. In questi ultimi casi, la somma dovuta può essere rateizzata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. La possibilità di rateizzazione è quindi limitata alle sanzioni penali e non si estende ai pagamenti amministrativi previsti per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Domande frequenti
Si può rateizzare una multa INL per sicurezza sul lavoro?
No, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che le ammende previste dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 per violazioni in materia di salute e sicurezza non sono rateizzabili.
Qual è il termine per pagare l'ammenda ex art. 21 d.lgs. 758/1994?
Il contravventore deve versare l'intera somma entro trenta giorni dalla notifica della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.
Cosa succede se pago in ritardo una sanzione INL per sicurezza?
Il pagamento tardivo non estingue il reato e la somma versata non può essere usata per compensare eventuali pene future. Le somme versate in ritardo devono essere rimborsate.
Le ammende penali possono essere rateizzate?
Sì, le ammende irrogate in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna possono essere rateizzate dal giudice, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.
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