Fondo Telecomunicazioni: nuove aliquote contributi dal 2027
Fonte normativa: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 1 settembre 2026
Un nuovo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, introduce importanti modifiche alle aliquote di contribuzione e al contributo addizionale per il finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni. Queste variazioni sono cruciali per garantire la sostenibilità finanziaria delle prestazioni erogate dal Fondo, che supporta i lavoratori del settore in caso di riorganizzazione o crisi aziendale. Comprendere queste novità è fondamentale per datori di lavoro e dipendenti del comparto.
Cosa cambia
Vengono rimodulate le aliquote del contributo ordinario e dei contributi addizionali per il finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni.
Quando si applica
Le modifiche all'aliquota ordinaria e ai contributi addizionali decorrono dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del decreto (ovvero dal periodo di paga di febbraio 2027).
- Decreto pubblicato il 6 ottobre 2026
- Decorrenza aliquota ordinaria: dal periodo di paga di febbraio 2027
- Decorrenza contributi addizionali: per prestazioni autorizzate dal periodo di paga di febbraio 2027 e relative a periodi decorrenti dalla stessa data
Chi riguarda
Le nuove aliquote interessano i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti) della filiera delle telecomunicazioni.
Quanto incide
Il contributo ordinario mensile è fissato allo 0,75%, mentre i contributi addizionali variano tra il 2,5% e il 3% a seconda della prestazione e della base imponibile.
- Contributo ordinario: 0,75% (2/3 a carico datore, 1/3 a carico lavoratori)
- Contributo addizionale (Art. 5, comma 2): 3% a carico del datore di lavoro
- Contributo addizionale (Art. 5, comma 1, lett. b e c): 2,5% a carico del datore di lavoro
Per professionisti
Le modifiche sono state proposte dal comitato amministratore del Fondo per assicurare il pareggio di bilancio e la copertura finanziaria delle prestazioni, in linea con il D.Lgs. n. 148/2015.
- Base imponibile contributo ordinario: retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori a tempo indeterminato (esclusi dirigenti).
- Base imponibile contributo addizionale (3%): somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale.
- Base imponibile contributo addizionale (2,5% lett. b): differenziale tra retribuzione percepita e valore NASpI.
- Base imponibile contributo addizionale (2,5% lett. c): somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
Cosa prevede il Decreto sulle aliquote del Fondo
Il Decreto del 1° settembre 2026, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. L'obiettivo principale è garantire la stabilità finanziaria del Fondo, assicurando che possa continuare a erogare le prestazioni previste a favore dei lavoratori del settore. Le modifiche sono state proposte dal comitato amministratore del Fondo, in seguito a una delibera del 10 febbraio 2026, per adeguare le entrate alle esigenze di bilancio.
Il provvedimento si basa sulle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che regola i fondi di solidarietà bilaterali, in particolare gli articoli 26 e 35 che consentono la modifica delle aliquote di contribuzione per mantenere il pareggio di bilancio.
Le nuove aliquote di contribuzione: dettagli
Il decreto introduce una rimodulazione delle aliquote di finanziamento, distinguendo tra diverse tipologie di contributi e prestazioni. Per i datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, è previsto un contributo addizionale del 3% a loro carico, calcolato sulla somma delle retribuzioni perse dei lavoratori beneficiari dell'assegno di integrazione salariale.
Per la totalità dei datori di lavoro, il finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto istitutivo del Fondo, viene rimodulato come segue:
Inoltre, sono previsti due contributi addizionali a carico del datore di lavoro, entrambi nella misura del 2,5%. Il primo è calcolato sul differenziale tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito e il valore della NASpI per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). Il secondo è calcolato sulla somma delle retribuzioni perse per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).
- Contributo ordinario mensile: 0,75% della retribuzione imponibile previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi dirigenti). Di questo, due terzi sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
- Contributo addizionale (per prestazioni art. 5, comma 2): 3% a carico del datore di lavoro, sulla somma delle retribuzioni perse dei beneficiari dell'assegno di integrazione salariale.
- Contributo addizionale (per prestazioni art. 5, comma 1, lett. b): 2,5% a carico del datore di lavoro, sul differenziale tra retribuzione percepita e valore NASpI.
- Contributo addizionale (per prestazioni art. 5, comma 1, lett. c): 2,5% a carico del datore di lavoro, sulla somma delle retribuzioni perse.
Quando entrano in vigore le modifiche
Le nuove aliquote non sono immediatamente operative. Il decreto stabilisce che le modifiche relative all'aliquota ordinaria avranno decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del decreto. Considerando che il decreto è stato pubblicato il 6 ottobre 2026, le nuove aliquote ordinarie saranno applicabili a partire dal periodo di paga di febbraio 2027.
Analogamente, le modifiche relative ai contributi addizionali saranno applicabili per le prestazioni autorizzate a partire dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del decreto, e relative a periodi decorrenti dalla stessa data. Anche in questo caso, la decorrenza effettiva sarà dal periodo di paga di febbraio 2027.
- Data di pubblicazione del decreto: 6 ottobre 2026.
- Decorrenza aliquota ordinaria: dal periodo di paga di febbraio 2027.
- Decorrenza contributi addizionali: per prestazioni autorizzate dal periodo di paga di febbraio 2027 e relative a periodi decorrenti dalla stessa data.
Domande frequenti
Cosa cambia per il Fondo di solidarietà telecomunicazioni?
Il Decreto del 1° settembre 2026 modifica le aliquote di contribuzione e i contributi addizionali per il finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, per garantirne la sostenibilità finanziaria.
Quali sono le nuove aliquote di contribuzione?
Il contributo ordinario mensile è dello 0,75% (2/3 datore, 1/3 lavoratori). I contributi addizionali sono del 3% o del 2,5% a carico del datore di lavoro, a seconda della prestazione e della base imponibile.
Quando decorrono le nuove aliquote?
Le nuove aliquote ordinarie e addizionali decorrono dal quarto mese di paga successivo alla pubblicazione del decreto (6 ottobre 2026), quindi a partire dal periodo di paga di febbraio 2027.
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