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DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2026 - Semplificazioni in materia di dichiarazioni fiscali, acconti d'imposta e fatturazione elettronica

Nuovo decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali, acconti d'imposta, F24 e fatturazione elettronica. Rilevante per contribuenti, commercialisti e professionisti della contabilità.

Il presente decreto legislativo introduce importanti semplificazioni e nuove procedure telematiche nel sistema fiscale italiano. L'obiettivo principale è ridurre gli oneri amministrativi per i contribuenti e per i professionisti che operano nel settore fiscale e contabile. Le modifiche riguardano specificamente i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, il calcolo e il versamento degli acconti d'imposta tramite modello F24, e la gestione della fatturazione elettronica. Vengono inoltre previste sanzioni per le violazioni degli obblighi introdotti.

Punti chiave

  • Uniformazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali al 30 settembre.
  • Fissazione del termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA al 30 aprile dell'anno successivo.
  • Introduzione di nuove percentuali per il calcolo degli acconti d'imposta (IRPEF, IRES, IRAP).
  • Obbligo di effettuare i versamenti tramite modello F24 esclusivamente con servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
  • Estensione del ravvedimento operoso ai versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.
  • Proroga delle scadenze per l'invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio.
  • Obbligo per i soggetti che prestano consulenza fiscale e contabile di adeguare procedure e applicativi informatici per la fatturazione elettronica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore.
  • Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi dichiarativi e di versamento.

Cosa cambia

  • Le dichiarazioni dei redditi delle società di capitali hanno ora un termine di presentazione uniforme fissato al 30 settembre.
  • La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo, modificando la precedente scadenza.
  • Il calcolo degli acconti d'imposta per IRPEF, IRES e IRAP dovrà seguire nuove percentuali, come specificato nell'allegato A.
  • I versamenti tramite modello F24 sono ora obbligatoriamente telematici, eliminando altre modalità di pagamento.
  • Il ravvedimento operoso è esteso, permettendo la regolarizzazione dei versamenti fino al termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.
  • I professionisti della consulenza fiscale e contabile devono aggiornare i propri sistemi per la fatturazione elettronica entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Cosa devi verificare / obblighi

  • I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al contribuente copia della dichiarazione trasmessa e la ricevuta di avvenuta presentazione (Art. 2, comma 3).
  • Gli acconti d'imposta per IRPEF, IRES e IRAP devono essere calcolati con le nuove percentuali indicate nell'allegato A (Art. 3, comma 1).
  • I versamenti risultanti dalle dichiarazioni devono essere effettuati esclusivamente con modello F24, anche tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Art. 3, comma 2).
  • I soggetti passivi IVA che svolgono attività di consulenza fiscale e contabile per conto terzi devono adeguare le proprie procedure e i propri applicativi informatici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (Art. 4, comma 2).

Azioni consigliate

  • Verificare l'adeguamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali al 30 settembre.
  • Controllare la nuova scadenza del 30 aprile per la dichiarazione annuale IVA.
  • Assicurarsi di rilasciare copia della dichiarazione trasmessa e la ricevuta di avvenuta presentazione ai contribuenti.
  • Programmare il calcolo degli acconti d'imposta (IRPEF, IRES, IRAP) con le nuove percentuali dell'allegato A.
  • Verificare che i versamenti F24 siano effettuati esclusivamente tramite servizi telematici.
  • Valutare l'adeguamento delle procedure e degli applicativi informatici per la fatturazione elettronica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore.
Scadenze da tenere d'occhio:
  • Presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali: 30 settembre di ciascun anno (Art. 2, comma 1).
  • Presentazione della dichiarazione annuale IVA: 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (Art. 2, comma 2).
  • Invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio: prorogato alle date indicate nell'allegato B per le operazioni del mese di riferimento (Art. 4, comma 1).
  • Adeguamento delle procedure e degli applicativi informatici per la fatturazione elettronica da parte dei consulenti fiscali e contabili: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (Art. 4, comma 2).
  • Entrata in vigore del decreto: il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Art. 6).

Settori interessati

  • Commercialista (39 impatti)

Sanzioni previste

  • da euro 200 a euro 2.000 Violazione degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 (Art. 5)
  • da euro 400 a euro 4.000 Violazione degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3, commessa da soggetti che prestano assistenza fiscale per conto di più contribuenti (Art. 5)

Importi come da documento: verifica sempre il testo ufficiale della fonte.

Cifre chiave

  • Termine presentazione dichiarazioni società di capitali: 30 settembre (Art. 2, comma 1)
  • Termine presentazione dichiarazione annuale IVA: 30 aprile (Art. 2, comma 2)
  • Sanzione minima per violazioni Art. 2 e 3: euro 200 (Art. 5, comma 1)
  • Sanzione massima per violazioni Art. 2 e 3: euro 2.000 (Art. 5, comma 1)
  • Sanzione minima raddoppiata per professionisti: euro 400 (Art. 5, comma 2)
  • Sanzione massima raddoppiata per professionisti: euro 4.000 (Art. 5, comma 2)

Sintesi informativa generata automaticamente da NormaGuard: può contenere imprecisioni. Prima di prendere decisioni verifica sempre il testo ufficiale della fonte. Il servizio non costituisce consulenza legale.

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